Droni: cosa dice l’ultimo regolamento europeo

L’Europa si prepara a spalancare lo spazio aereo a un ricco nuovo mercato, che per dimensioni e opportunità pone una sfida al nuovo regolamento EASA UAS, in vigore dal 1° gennaio 2021.

Nell’ambito del regolamento EASA UAS, Unmanned Aircraft System, recepito dall’Italia nell’UAS-IT emanato dall’ENAC, sono stati introdotti nuovi paradigmi e un quadro normativo comune che mirano a consentire lo sfruttamento dello spazio aereo e una risposta a una domanda di servizi che, seppur già consolidata, è tuttavia destinata a crescere molto più rapidamente negli anni a venire.

L’impatto del nuovo regolamento EASA UAS

Entrando nel merito, il nuovo regolamento si pone diversi intenti, accumunati dall’esigenza di regolamentare un settore che avrà un forte impatto nella vita quotidiana di aziende e individui; se non altro per il fatto che il numero di dispositivi aerei a controllo remoto che sorvoleranno spazi pubblici e privati è destinato a crescere in maniera esponenziale.

Con tali premesse, in questo nuovo quadro normativo sono individuabili tre direttrici:

  • aggiornamento di prescrizioni e autorizzazioni necessarie all’uso dello spazio aereo da parte delle differenti tipologie di veicoli e per le diverse finalità d’uso;
  • tutela della sicurezza pubblica tramite registrazione e identificazione, anche da remoto, dei veicoli e dei piloti autorizzati, nonché tramite un’eventuale dotazione di sistemi di emergenza;
  • tutela dei dati personali e della privacy di persone e proprietà private riprese dai veicoli a controllo remoto.

Alcune di queste prescrizioni sono solo previste. Per esempio, la necessità di dotare i veicoli di una sorta di transponder che permetta al controllo aereo unificato di autorizzare e seguire i veicoli nello spazio aereo aperto al volo.

UAS-IT: la declinazione italiana del nuovo regolamento europeo

Per l’Italia, l’ENAC ha rilasciato la versione UAS-IT del nuovo regolamento europeo: sotto l’unificazione del regolamento UE ogni paese ha la titolarità per l’adattamento operativo dei principi comuni ai 32 paesi in cui l’UAS trova applicazione.

Inutile sottolineare che le novità sono numerose e tutte rilevanti, sia sotto il profilo normativo che sotto quello operativo.

Forse la modifica più evidente è che la distinzione tra droni a uso professionale e ricreativo lascia il posta a una nuova differenziazione basata sul livello di rischio. Una tale valutazione del rischio, eseguita sulla base della metodologia SORA, Specific Operations Risk Assesment, porta alla distinzione di tre distinte classi di operazioni:

Open: volo in modalità VLOS, a vista, a non più di 120 metri di quota, con droni che al decollo non superano i 25 Kg di peso; si impongono restrizioni sulla distanza di volo minima dalle persone, nessuna autorizzazione richiesta.

Specific: volo in modalità VLOS o anche in BVLOS, strumentale, per esempio per ispezioni o fotogrammetria, nessun limite di peso al decollo o di quota, si richiedono certificazioni, in base a modalità di volo e missione da svolgere, che EASA configura su scenari standard; livello di rischio medio.

Certified: droni per operazioni complesse, come trasporto merci pericolose o persone, richieste certificazioni per il drone e il pilota; livello di rischio elevato.

I droni con peso al decollo uguale o superiore a 250 g andranno registrati in Italia sul portale D-Flight, da cui si otterrà un QR-Code da apporre sul veicolo ed eventualmente anche sul radiocomando. Come accennato, in virtù del fatto che normativa e operatività del settore sono in fase di definizione, alcune prescrizioni e adempimenti, normativi e tecnologici, saranno soggetti a modifiche e diversificazioni future.

Il fatto che molto spesso i droni siano dotati di telecamere ad alta risoluzione pone la seria questione del rispetto del regolamento europeo in fatto di tutela della privacy e protezione dei dati personali: sorvolando luoghi pubblici e privati i droni riprendono indiscriminatamente pertinenze private e individui senza la preliminare autorizzazione degli interessati; ciò pone la questione del trattamento, della manipolazione e dell’uso di questi dati personali.

Per tale ragione l’UAS-IT prevede prescrizioni anche per i produttori di droni, perché facciano in modo che la registrazione di questi dati sia ridotta al minimo indispensabile.

Oltre a ciò, in ottemperanza al GDPR, General Data Protection Regulation, si impongono ulteriori prescrizioni ai responsabili dell’uso di questi veicoli a controllo remoto: a meno di più specifiche limitazioni, non devono essere riprese e diffuse immagini che contengono dati come targhe di veicoli e indirizzi di casa. Riprendere spazi privati, come abitazioni e giardini, può fare incorrere in pesanti sanzioni di carattere penale.

Nei casi in cui non sia possibile richiedere preventivamente il consenso degli interessati, le immagini di spazi pubblici saranno pubblicabili solo se i soggetti sono irriconoscibili, perché molto lontani o perché si è fatto preventivamente ricorso a software per l’offuscamento dei volti.

Come ci si deve comportare?

Dalla sintesi qui esposta emerge chiaramente come i molti complessi temi coinvolti nell’applicazione del nuovo regolamento europeo impongono, tanto a realtà consolidate quanto alle nuove iniziative economiche, di dotarsi di adeguati strumenti e procedure. Per avere un quadro normativo più dettagliato e capire come proteggersi da eventuali sanzioni, contatta i nostri uffici e richiedi una consulenza professionale con i nostri esperti.